Costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli: cambia l’aliquota dell’imposta di registro.
Con la risoluzione del 3 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate allinea la propria prassi all’orientamento della Cassazione: la costituzione di un diritto di superficie su terreni agricoli non va equiparata a un trasferimento di diritto reale.
Questo significa che non si applica più l’aliquota del 15%, ma quella ordinaria del 9% prevista per gli atti costitutivi di diritti reali di godimento.
La risoluzione supera le precedenti indicazioni amministrative, chiarendo che la maggiore tassazione si applica solo nei casi di effettivo trasferimento di diritti, e non alla creazione ex novo del diritto di superficie