Lezione Recap&Test – 3 (II/2025)
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CASO MORTIS CAUSA 3 (II/2025)
Il sig. Tizio, desideroso di regolare in maniera ordinata e consapevole la devoluzione del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte, si è recato presso lo studio del Notaio Romolo Romani di Velletri, al quale ha manifestato con chiarezza la propria volontà testamentaria, esprimendo una serie di disposizioni che desidera siano trasfuse in atto conforme alla legge.
In primo luogo, Tizio ha dichiarato la sua intenzione che l’intero suo patrimonio venga devoluto ai propri figli, Tizietto e Mevietto, evitando così la dispersione dell’asse ereditario e auspicando che, nel rispetto reciproco, possano trarre beneficio da quanto egli lascia loro. In particolare, lascia a Tizietto tutti gli immobili di sua proprietà siti nel Comune di Roma, mentre a Mevietto quelli ubicati in Milano.
Tizio evidenzia al notaio di non essere in grado di valutare con precisione l’effettivo valore economico di tali beni immobili, ma ha comunque manifestato il desiderio che tra i figli non insorgano, in futuro, controversie o dissapori legati all’eventuale diseguaglianza delle attribuzioni.
Il testatore ha poi precisato un particolare aspetto della sua posizione giuridica relativamente a un bene di sua proprietà, e precisamente una casa al mare sita nel Comune di Anzio. Tale immobile, come da lui riferito, gli è stato donato in vita dal padre. A tale proposito, Tizio ha tenuto a chiarire che, in occasione dell’apertura della successione paterna, ha formalmente rinunciato all’eredità, che si è quindi devoluta per rappresentazione ai suoi figli Tizietto e Mevietto, i quali hanno provveduto ad accettarla. Tuttavia, Tizio esprime la volontà di disporre della suddetta casa in favore del suo caro amico Svetonio, persona alla quale è profondamente legato da vincoli di stima e affetto. Al Notaio ha però richiesto di procedere con tale disposizione soltanto qualora, sotto il profilo giuridico, egli conservi un diritto pieno e valido sul bene, tale da escludere future pretese da parte dei figli, subentrati nella successione del nonno.
In un ulteriore passaggio, Tizio ha manifestato l’intenzione di costituire un diritto reale di garanzia, precisamente un pegno, sulla propria quota di partecipazione nella società Alfa S.r.l., a favore della sig.ra Caia. Quest’ultima, infatti, risulta essere sua creditrice in virtù di un prestito ricevuto e non ancora restituito, per l’importo complessivo di euro 10.000,00.
Ancora, Tizio ha espresso al Notaio la volontà di regolare la propria posizione giuridica relativamente a un immobile di particolare pregio, una villa situata nell’isola di Capri. Egli desidera disporre dei propri diritti su tale immobile in favore della sua cara amica Tizia. A tal fine, Tizio ha spiegato di aver acquistato, alcuni anni or sono, da un certo Calpurnio, la quota di un terzo dell’usufrutto sulla predetta villa. Calpurnio, a sua volta, aveva acquisito tale diritto di usufrutto per effetto di un testamento pubblico redatto dal cugino Amilcare, il quale gli aveva attribuito, a titolo di legato, l’usufrutto sulla villa in questione, congiuntamente ad altri due soggetti, Giulietta e Romeo, oggi entrambi deceduti. Tizio desidera pertanto che il Notaio tenga conto di tale catena di trasferimenti al fine di determinare con esattezza la natura e l’estensione del suo diritto, così da poterlo legittimamente trasferire a Tizia.
Infine, Tizio desidera destinare una forma di sostegno economico continuativo a favore di due persone a lui particolarmente care, Grazia e Graziella. Egli intende infatti lasciare loro una rendita mensile dell’importo complessivo di euro 2.000,00, che dovrà continuare a essere corrisposta per tutta la durata della loro vita. Tizio specifica altresì che tale rendita non dovrà subire modificazioni nel caso in cui una delle due beneficiarie venga a mancare.
Il candidato, assumendo il ruolo di notaio rogante, rediga il testamento pubblico secondo le volontà del disponente e sviluppi, nella parte teorica, i seguenti argomenti: la rendita disposta per testamento; il confronto tra institutio ex re certa e divisione testamentaria effettuata dal testatore; il rapporto tra rappresentazione e donazioni ricevute in vita dal rappresentato; i profili successori del diritto di usufrutto.
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CASO INTER VIVOS 3 (II/2025)
Tizio, cittadino italiano residente in Milano, ha manifestato l’intenzione di procedere alla stipula di un atto di trasferimento immobiliare avente ad oggetto la cessione in favore dell’amico Caio, anch’egli residente nella medesima città, della piena proprietà di un appartamento sito in Milano, Via delle Rose n. 8.
L’immobile in questione, comprensivo del diritto di uso esclusivo sul cortile comune dell’edificio condominiale in cui esso è ubicato, è pervenuto a Tizio per effetto di un legato disposto in suo favore dal defunto amico Sempronio, vedovo, deceduto in Milano in data esattamente anteriore di un anno rispetto all’odierna, lasciando quale unico successore legittimo il proprio figlio Mevio.
Tizio riferisce che il legato è contenuto in un testamento olografo redatto di pugno dal de cuius, ma privo della sottoscrizione autografa di quest’ultimo, circostanza che suscita perplessità in Caio quanto alla regolarità formale del titolo successorio e, di riflesso, alla piena validità ed efficacia del trasferimento immobiliare che ne discenderebbe.
Per rassicurare l’acquirente, Tizio si dichiara disponibile a rendere una formale dichiarazione di conferma della disposizione testamentaria, pur non volendo dar corso, per ragioni di opportunità e riservatezza, a un coinvolgimento diretto del signor Mevio nella presente operazione (il cui intervento in atto sarà previsto solo se, a giudizio del Notaio, si ritenga indispensabile).
Quanto agli aspetti economici della compravendita, le parti concordano sul prezzo complessivo di euro 300.000,00, che Caio si impegna a corrispondere in forma rateale mediante sei versamenti di pari importo.
Considerata la natura dilazionata del pagamento, Caio rilascerà, contestualmente alla stipula, titoli cambiari – garantiti da ipoteca da iscriversi in virtù dell’atto odierno -, di valore corrispondente alle singole rate pattuite, a garanzia del puntuale adempimento dell’obbligazione assunta. L’ipoteca sarà da iscrivere sul fondo rustico di proprietà di Caio, sito in Roma, che questi ha acquistato successivamente al proprio matrimonio con Caia, con cui risulta coniugato in regime di comunione legale dei beni.
Ai fini della stipulazione, Tizio rappresenta di non essere attualmente in possesso di alcun documento d’identità personale in corso di validità, avendoli recentemente smarriti. Chiede pertanto al notaio rogante se possa essere considerata idonea, in alternativa alla presenza in atto di due fidefacienti (Svevo e Sveva, i quali si dichiarano disponibili a comparire solo in caso di effettiva e imprescindibile necessità), una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le proprie generalità e gli estremi identificativi già conosciuti, ai fini dell’accertamento della propria identità personale in sede di atto pubblico.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio, con sede in Latina, alla Via Cairoli 8, riceva l’atto adeguandolo alle inderogabili disposizioni di legge e tratti in parte teorica dei seguenti argomenti: Conferma del testamento nullo; diritto di uso esclusivo con specifico riferimento al caso in esame; ipoteca cambiaria con attenzione alle modalità di costituzione e ai formalismi da rispettare.
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CASO SOCIETARIO 2 (II/2025)
In data odierna, il sig. Tizio, nella qualità di amministratore unico della società Alfa S.p.A., con sede in Roma e capitale sociale interamente versato pari a euro 100.000, si presenta presso lo studio del Notaio Romolo Romani, con sede in Roma, al fine di richiedere la redazione e ricezione di un verbale assembleare avente ad oggetto la trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2498 e ss. c.c.
Nel formulare tale richiesta, l’amministratore riferisce quanto segue:
Il capitale sociale di euro 100.000 è attualmente detenuto in parti eguali tra quattro soggetti:
lo stesso Tizio; Caio, la cui quota risulta però gravata da usufrutto in favore del sig. Caietto;
Mevietto, minorenne e Sempronio, anch’egli socio a pari titolo.
In occasione della deliberazione di trasformazione, si intende procedere anche a un aumento del capitale sociale, senza apporto di nuovi conferimenti, bensì mediante l’utilizzo di riserve già presenti nel patrimonio netto della società.
In particolare si vorrebbe utilizzate:
A seguito dell’aumento di capitale, le partecipazioni della nuova società a responsabilità limitata dovranno essere assegnate ai soci secondo criteri convenzionali, e non proporzionali alla precedente partecipazione in Alfa S.p.A.
In particolare, dovrà essere previsto che le quote spettanti a Mevietto e Sempronio siano in misura doppia rispetto a quelle attribuite agli altri soci, tenendo conto di un principio di riequilibrio partecipativo condiviso tra i soci in sede di trasformazione.
Si intende infine introdurre, nel testo dello statuto della società risultante dalla trasformazione, una clausola di particolare rilevanza, volta a disciplinare in modo specifico le modalità decisionali su alcune operazioni.
In particolare, per tutte le operazioni di valore eccedente euro 100.000, dovrà essere previsto che la relativa decisione non possa essere adottata dal solo amministratore, bensì debba essere assunta dai soci, con deliberazione adottata a maggioranza al fine di assicurare un maggior controllo assembleare su atti economicamente significativi.
Sulla base del caso proposto, il candidato analizzi, con riferimento agli istituti giuridici rilevanti, i seguenti aspetti di parte teorica:
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CASO MORTIS CAUSA 2 (II/2025)
Tizio, cittadino italiano da tempo residente in Roma e gravemente affetto da una patologia invalidante, manifesta al notaio Romolo Romani, con studio in Roma, la volontà di regolare, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, le proprie sostanze patrimoniali attraverso un testamento segreto.
A tal fine, Tizio si presenta presso lo studio notarile portando con sé una scheda testamentaria non sigillata, che non ha potuto scrivere di suo pugno per via della malattia che tuttora non gli consente di usare gli arti superiori, in cui ha espresso le sue ultime volontà. Il notaio, dopo aver accertato la capacità del disponente e la conformità formale del documento presentato, si accinge a riceverlo come testamento segreto.
Nel contenuto della scheda, Tizio manifesta l’intento di disporre in modo articolato del proprio asse ereditario, con riferimento ad una pluralità di beni e rapporti giuridici, come segue:
Il candidato, assunte le funzioni di notaio, rediga il testamento in forma segreta in conformità alla volontà espressa dal testatore e nel rispetto delle disposizioni di legge e dopo aver motivato le soluzioni adottate, tratti in parte teorica degli istituti giuridici coinvolti.
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CASO INTER VIVOS 2 (II/2025)
I coniugi Tizio e Tizia intendono dare esecuzione agli accordi di separazione omologati e pertanto si rivolgono al Notaio Romolo Romani di Roma. Gli accordi prevedono che:
Tizio, preoccupato dei suoi debiti, chiede al Notaio se il presente atto possa essere oggetto di revocatoria.
Contestualmente al presente atto, Tizio e Tizia vorrebbero prevedere un accordo in virtù del quale, a fronte di un corrispettivo di 5000 euro, qualora Tizia alieni l’appartamento in Anzio, Tizio debba essere preferito nell’acquisto prevedendo una penale in caso di inadempimento.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio, con sede in Roma, alla Via Parioli 11, riceva l’atto adeguandolo alle inderogabili disposizioni di legge e tratti in parte teorica dei seguenti argomenti: accordi di separazione; rinuncia all’azione di riduzione e restituzione, con particolare riguardo al caso in esame; prelazione volontaria e differenze con quella legale.
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