Lezione Recap&Test – 2 (I/2025)
Lezione 1:
Lezione 2:
Lezione 3:
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CASO INTER VIVOS 1 (II/2025)
Il signor Tizio si reca dal Notaio Romolo Romani di Roma al fine di vincolare ex art 2645 ter cc, il locale commerciale di Roma, attualmente condotto in locazione da Calpurnio, la sua quota della Alfa srl e l’appartamento ad Anzio, da poco ristrutturato, a favore del nipote ex filio minorenne Tizietto.
A tal fine precisa che il locale commerciale gli è pervenuto per successione, al padre Tizione, deceduto un anno fa.
Tizio ha accettato con beneficio d’inventario l’eredità che comprende molti altri beni ed è peraltro coerede, insieme al fratello Sempronio, disposto a fare quanto opportuno per agevolare Tizio. Il patrimonio ereditario è ancora indiviso.
Con riferimento all’appartamento in Anzio, Tizio fa presente che gli è stato donato dalla defunta madre Tiziona, ma nel relativo atto del 2015 ai rogiti del Notaio Romeo di Roma, manca qualsiasi dichiarazione in ordine alla conformità dei dati catastali allo stato di fatto.
Tizio intende trasferire i beni a favore dell’attuatore Caio, muto, coniugato in regime di comunione legale dei beni con Caia.
Tizio chiede al notaio se rispetto alla costituzione del vincolo di destinazione sia esperibile azione revocatoria.
Dopo aver motivato le scelte adottate, il candidato tratti in parte teorica dei principali argomenti giuridici posti dal caso.
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CASO SOCIETARIO 3 (I/2025)
La “Alfa S.p.A.” ha un capitale di euro 200.000 ma a fronte di una serie di investimenti sbagliati, ha recentemente subito perdite per euro 160.000. Dal documento contabile presentato, non risultano riserve. L’amministratore unico Pippo ha dunque convocato d’urgenza l’assemblea per valutare insieme il da farsi.
I soci in parti uguali sono Primo, le cui azioni sono gravate da usufrutto a favore di Prima, Secondo, Terzo e Quarto, assente e irreperibile.
I soci, stante la carenza di liquidità, vorrebbero ricostituire in data odierna il capitale sociale al minimo di legge.
La società ha emesso un prestito obbligazionario convertibile di euro 200.000, suddiviso in 200.000 titoli, con rapporto di cambio alla pari. Gli obbligazionisti convertibili non sono presenti in assemblea ma sono rappresentati da Pluto.
I soci vorrebbero con l’occasione anche inserire un divieto di intrasferibilità parziale delle azioni senza alcun limite di tempo, prevedendo che il trasferimento integrale della partecipazione sarà in ogni caso garantito.
Il candidato assunte le vesti del Notaio Romola Romani di Roma, motivi le soluzioni da adottare nel caso in esame, presupponendo sussistente tutta la documentazione occorrente e tratti in parte teorica dei seguenti argomenti: prestito obbligazionario convertibile in caso di riduzione per perdite; riduzione del capitale sociale nelle società di capitali; usufrutto sulle azioni e questioni correlate.
Codice d’accesso:
uM+8m.^f
CASO MORTIS CAUSA 3 (I/2025)
Il signor Testante, cieco che sottoscrive in modo illeggibile, intende disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Per questo motivo si reca dal Notaio Romoletto Romani di Roma per fare testamento pubblico esponendogli quanto segue.
Il testatore intende istituire quale suo erede il nipote Lucas, solo qualora il Notaio ritenga che egli possa acquisire un legame di parentela anche con lui.
Se invece, secondo il notaio, tale rischio non ricorre, gli lascerebbe la casa al mare in Sicilia e non quella in Sardegna.
Nel contratto sono stati individuati quali beneficiari dell’assicurazione, gli eredi di Paperone e alla sua morte unici chiamati ex lege erano i figli Testante e Paperotto, che hanno entrambi accettato l’eredità, e la moglie Paperona, che ha invece da poco rinunciato.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga il testamento, adeguandolo alle norme di legge e tratti in parte teorica dei seguenti argomenti:
Tipologie di adozione e diritti successori dell’adottato;
Legati a favore dei legittimari con focus rispetto a quello richiesto dalla traccia;
Legato di assicurazione e problematiche connesse.
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CASO INTER VIVOS 3 (I/2025)
Caio intende acquistare da Tizio un appartamento a Latina e un box auto a Napoli. Il box in oggetto risulta pertinenza dell’appartamento in Napoli, di proprietà di Tizio, ed è regolato dalla Legge Tognoli. Caio è peraltro già titolare di un appartamento in Napoli, poco distante dal box auto che intende acquistare da Tizio.
Tizio fa presente al Notaio che, in relazione all’appartamento in Latina, c’è un cortile comune in cui tutti i condomini parcheggiano regolarmente. Tuttavia, nel regolamento di condominio fornito al Notaio è presente una clausola in cui viene posto il divieto di “ingombrare il cortile comune”. Caio chiede al Notaio se, a suo parere, la clausola contenuta nel regolamento condominiale, sia idonea ad impedirgli di parcheggiare nel cortile comune.
Quale corrispettivo, convenuto dalle parti in complessivi euro 300.000, Caio pagherebbe subito a Tizio la somma di euro 200.000 e, su incarico di Tizio, provvederebbe al suo posto ad estinguerne il debito verso Calpurnio, di residui euro 100.000.
In proposito Tizio e Calpurnio si accordano che l’estinzione del debito avvenga mediante trasferimento, a favore di Calpurnio di un terreno acquistato da Caio con riserva della proprietà a favore di Luciano, al quale rimangono da versare solo le ultime dieci rate pari complessivamente ad euro ventimila.
Si tenga presente che:
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romola Romani di Roma, presupponendo la sussistenza delle condizioni di legge, rediga l’atto richiesto e tratti in parte teorica dei seguenti argomenti: circolazione del box Tognoli; cessione del contratto; regolamento di condominio.
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Codice d’accesso: &V2B2Ptb
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CASO SOCIETARIO 2 (I/2025)
La florida società in accomandita semplice “Bella Vita s.a.s. di Pippo”, è attualmente partecipata dai soci Tizio e Caio, in veste di accomandanti. Il signor Pippo vedovo e unico socio accomandatario, è deceduto due mesi fa, lasciando a succedergli i due figli Peppino, minore d’età, e Peppe. Il capitale sociale di euro 10.000 è suddiviso in parti uguali tra i soci Caio e Pippo. Tizio è socio d’opera non capitalizzato, essendosi obbligato per 5 anni, di cui ne restano ancora tre, alla prestazione della sua opera di consulente della società, ma partecipa come gli altri nella ripartizione degli utili.
L’art. … dei patti sociali prevede che in caso di morte di uno dei soci accomandatari, la società venga continuata con i suoi eredi. Gli eredi, oggi presenti, sarebbero ben disposti a subentrare in luogo del loro dante causa in società, anche in considerazione delle sue grandi prospettive di crescita.
Tutti sono d’accordo a modificare la struttura societaria prevedendo, per il futuro, la limitazione di responsabilità dei soci. Tizio continuerebbe a prestare la propria opera anche dopo la modifica della struttura della società. Si tenga presente che:
-I patti sociali riproducono il contenuto dell’art. 2252 c.c.;
-il patrimonio della società ammonta ad euro 30.000;
– i soci vorrebbero prevedere che laddove taluno volesse alienare la propria partecipazione sociale, Tizio e Caio siano preferiti nell’acquisto;
-i soci vorrebbero affidare l’amministrazione della società ad un amministratore unico e a tale scopo nominerebbero Tizio.
Al fine di mantenere più efficiente l’organizzazione, i soci vorrebbero inoltre prevedere nello statuto una clausola di “tetto minimo” per l’esercizio di tutti i diritti sociali.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani di Roma, rediga l’atto richiesto, adeguandolo alle inderogabili disposizioni di legge tenendo conto che Caio non può sottoscrivere.
Tratti in parte teorica dei seguenti argomenti: morte del socio nelle società di persone con particolare riferimento alle clausole di continuazione; trasformazione di società di persone; socio d’opera e trasformazione.
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CASO MORTIS CAUSA 2 (I/2025)
Tizio, beneficiario di amministrazione di sostegno assistenziale, assistito da Giulia, intende disporre per testamento pubblico di tutto il suo patrimonio e a tal proposito vorrebbe istituire eredi universali per la quota di 1/3 ciascuno la moglie Caia, Caio, suo unico figlio e l’amico Calpurnio. Intende inoltre assegnare a Calpurnio solo la sua casetta in montagna chiedendo al notaio quali tutele sono riconosciute all’amico qualora il valore del bene attribuitogli sia inferiore rispetto alla sua quota.
Tizio vorrebbe poi:
A) Lasciare a suo fratello Sempronio l’appartamento ai Parioli solo se lo stesso sia effettivamente il suo. Precisa in proposito di aver conseguito tale cespite a titolo di legato, in virtù di una disposizione testamentaria del defunto zio Amilcare che glielo attribuiva purché Tizio preferibilmente, a propria volta, donasse al cugino la sua automobile d’epoca.
B) lasciare a Caia l’usufrutto del locale commerciale in Roma. Precisa al notaio che lo stesso è condotto in locazione da Mevia, in virtù di rapporto prossimo alla cessazione. Mevia aveva corrisposto al testatore una cospicua somma di denaro a titolo di deposito cauzionale: vorrebbe precisare nel testamento, a chi compete la restituzione di detta somme a favore del conduttore, secondo la disciplina legale, rimettendosi ai consigli del notaio.
C) lasciare l’usufrutto della sua quota di socio nella “Alfa snc di Tizio” a Calpurnia;
D) lasciare a Giulia il terreno in Napoli;
E) nominare il notaio quale suo esecutore testamentario.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, rediga il testamento, adeguandolo alle norme di legge e trattando in parte teorica dell’esecutore testamentario; della capacità di fare testamento e di ricevere per testamento; dei diritti degli eredi del socio defunto in una società di persone.
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CASO INTER VIVOS 2 (I/2025)
Minnie, Sorcetto, minore, Pluto e Paperino, sono coeredi in parti uguali, in qualità, rispettivamente, di coniuge e di figli, del signor Topolino, deceduto due anni fa. Vorrebbero in data odierna procedere alla divisione dei beni dell’eredità, tenendo presente che nel compendio ereditario è presente la casa familiare a Roma in Piazza Bologna acquistata con atto di compravendita del 2017. Inoltre, il signor Topolino ha già donato in vita:
– al figlio Paperino, senza alcuna previsione in ordine alla collazione e all’imputazione, un appartamento in Belice, danneggiato a seguito di eventi sismici e poi ricostruito con contributi statali, a cura e spese del signor Paperino, con lavori ultimati un anno dopo l’apertura della successione.
– alla moglie e ai figli, in parti uguali, la casa al mare a Sperlonga;
– al figlio Pluto il signor Topolino non ha donato altro, tuttavia, in suo favore ha corrisposto integralmente il prezzo di vendita a Guglielmo, in occasione dell’acquisto, da parte del figlio, di un appartamento a Sabaudia;
Si tenga presente che alla moglie Minnie, in sede di separazione, è stato assegnato il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare ai sensi e per gli effetti dell’art. 337 sexies c.c.
In data odierna i comparenti vorrebbero procedere a ripartirsi, con un’unica operazione, i beni in comune. Per effetto delle operazioni divisionali, a Minnie dovrà essere assegnata la casa familiare; a Sorcetto la casa al mare a Sperlonga; a Paperino e a Pluto non dovrà essere assegnato alcunché, avendo già ricevuto per donazione quanto loro spettante.
Dall’operazione in discorso matura un conguaglio a carico di Sorcetto e a favore di Paperino pari ad euro 50.000, a cui vorrebbe ottemperare Minnie attraverso il trasferimento a quest’ultimo di un terreno di sua proprietà a Priverno.
Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani di Roma, riceva l’atto idoneo a soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze delle parti, adeguandolo alle inderogabili disposizioni di legge e tratti in parte teorica degli istituti giuridici posti dal caso.
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